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Gara #137
LAVORI DI APERTURA DEI NUOVI ACCESSI CARRAI ALL’AREA DTT PRESSO IL CR ENEA DI FRASCATIInformazioni appalto
13/11/2025
Negoziata
Lavori
€ 266.398,26
Lanchi Claudia
Categorie merceologiche
45233141 - Lavori di manutenzione stradale
Lotti
Inviato esito
1
B7CCC4C337
I12F18000100007
Solo prezzo
LAVORI DI APERTURA DEI NUOVI ACCESSI CARRAI ALL’AREA DTT PRESSO IL CR ENEA DI FRASCATI
LAVORI DI APERTURA DEI NUOVI ACCESSI CARRAI ALL’AREA DTT PRESSO IL CR ENEA DI FRASCATI
€ 250.951,51
€ 101.058,21
€ 15.446,75
€ 199.695,35
Determina n. 59/2026/ DTT/CONS/PRC
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 03263600615 | della corte costruzioni generali s.r.l. |
Seggio di gara
Determinazione n. 150/2025/DTT/PRE
11/12/2025
|
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300.20 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Romano | Roberto | RUP |
| Ravera | Rosa Maria | Membro |
| Paoletti | Gioele | Membro |
Scadenze
28/11/2025 12:00
24/11/2025 12:00
09/12/2025 12:00
15/12/2025 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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341.07 kB | |
|
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293.02 kB | |
|
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297.67 kB | |
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: d69e301ad99036594d2a046f86c7659f490398fa6318cf85bfba9f5ac8dfb262 14/05/2026 16:47 |
15.91 kB |
Chiarimenti
19/11/2025 15:54
Quesito #1
Buonasera,
con riferimento alla documentazione antimafia richiesta per la partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente di chiarire se l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), di cui all’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012, sia obbligatoria, oppure se possa ritenersi equivalente l’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Cordiali saluti
con riferimento alla documentazione antimafia richiesta per la partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente di chiarire se l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), di cui all’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012, sia obbligatoria, oppure se possa ritenersi equivalente l’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Cordiali saluti
21/11/2025 11:17
Risposta
Spett.le Operatore Economico,
in riferimento alla Vostra richiesta di chiarimento circa l’equiparazione tra l’iscrizione alla White List (ai sensi dell’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012) e l’iscrizione alla Anagrafe Antimafia degli esecutori (ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016) per la partecipazione alla presente procedura, si precisa quanto segue.
La lex specialis prevede, per i soggetti esecutori delle prestazioni rientranti tra quelle individuate dalla normativa come “attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”, l’obbligo di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), istituito ai sensi dell’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 e tenuto presso la Prefettura competente.
Con riferimento all’Anagrafe antimafia degli esecutori, si evidenzia che tale strumento, istituito dall’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, è destinato esclusivamente agli interventi di ricostruzione post-sisma 2016. La relativa iscrizione riguarda, quindi, un ambito speciale e limitato territorialmente e non è equiparabile né sostitutiva dell’iscrizione nella White List, la quale ha carattere generale e trova applicazione per tutte le attività indicate come a rischio dalla normativa antimafia.
Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente procedura, rimane necessario il possesso dell’iscrizione alla White List per l’attività pertinente, da parte del soggetto esecutore che svolga attività ricomprese tra quelle soggette a tale obbligo.
Cordiali saluti
DTT S.c. a r.l.
in riferimento alla Vostra richiesta di chiarimento circa l’equiparazione tra l’iscrizione alla White List (ai sensi dell’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012) e l’iscrizione alla Anagrafe Antimafia degli esecutori (ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016) per la partecipazione alla presente procedura, si precisa quanto segue.
La lex specialis prevede, per i soggetti esecutori delle prestazioni rientranti tra quelle individuate dalla normativa come “attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”, l’obbligo di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), istituito ai sensi dell’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 e tenuto presso la Prefettura competente.
Con riferimento all’Anagrafe antimafia degli esecutori, si evidenzia che tale strumento, istituito dall’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, è destinato esclusivamente agli interventi di ricostruzione post-sisma 2016. La relativa iscrizione riguarda, quindi, un ambito speciale e limitato territorialmente e non è equiparabile né sostitutiva dell’iscrizione nella White List, la quale ha carattere generale e trova applicazione per tutte le attività indicate come a rischio dalla normativa antimafia.
Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente procedura, rimane necessario il possesso dell’iscrizione alla White List per l’attività pertinente, da parte del soggetto esecutore che svolga attività ricomprese tra quelle soggette a tale obbligo.
Cordiali saluti
DTT S.c. a r.l.
21/11/2025 11:42
Quesito #2
Buongiorno,
co riferimento all'iscrizione alla White List, si chiede se sia sufficiente aver presentato domanda di iscrizione presso la Prefettura Competente. Tanto si chiede poichè questo O.E. ha presentato domanda di iscrizione in data 04/12/2024 e la domanda risulta ancora "in istruttoria".
Saluti
co riferimento all'iscrizione alla White List, si chiede se sia sufficiente aver presentato domanda di iscrizione presso la Prefettura Competente. Tanto si chiede poichè questo O.E. ha presentato domanda di iscrizione in data 04/12/2024 e la domanda risulta ancora "in istruttoria".
Saluti
26/11/2025 16:12
Risposta
Buonasera,
in riferimento alla Vostra richiesta di chiarimento in merito all’iscrizione nella White List, si forniscono le seguenti precisazioni.
Ai sensi del paragrafo 5.1.2 del Disciplinare di Gara, l’iscrizione alla White List (o l’avvenuta presentazione della relativa domanda) è richiesta ai soggetti che assumeranno le prestazioni rientranti nell’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, pena l’esclusione dalla gara. Tale previsione è confermata dal paragrafo 14.6, secondo cui la Dichiarazione White List deve essere presentata esclusivamente dai soggetti effettivamente incaricati dell’esecuzione delle prestazioni soggette all’obbligo.
Pertanto, non è richiesto che l’operatore economico concorrente risulti iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione qualora non sia direttamente incaricato dell’esecuzione delle attività ricadenti nelle sezioni soggette a White List. È invece necessario che il requisito sia posseduto — o che la relativa domanda risulti presentata e in corso di validazione — dal soggetto che svolgerà concretamente le prestazioni rientranti nell’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, indipendentemente dal fatto che si tratti del concorrente, di una consorziata designata o di un subappaltatore, come previsto dal par. 14.6 del Disciplinare.
Si conferma pertanto che:
è sufficiente che il soggetto incaricato dell’esecuzione delle attività soggette a White List sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione;la domanda di iscrizione deve essere relativa alla sezione pertinente alle attività da svolgere;qualora intendiate subappaltare tali prestazioni, la dichiarazione White List non è richiesta in fase di gara, ma dovrà essere prodotta dal subappaltatore indicato in caso di aggiudicazione, conformemente a quanto previsto dal par. 14.6.
Rimane fermo che la verifica del possesso effettivo del requisito avverrà secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.
Cordiali saluti
DTT S.c. a r.l.
in riferimento alla Vostra richiesta di chiarimento in merito all’iscrizione nella White List, si forniscono le seguenti precisazioni.
Ai sensi del paragrafo 5.1.2 del Disciplinare di Gara, l’iscrizione alla White List (o l’avvenuta presentazione della relativa domanda) è richiesta ai soggetti che assumeranno le prestazioni rientranti nell’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, pena l’esclusione dalla gara. Tale previsione è confermata dal paragrafo 14.6, secondo cui la Dichiarazione White List deve essere presentata esclusivamente dai soggetti effettivamente incaricati dell’esecuzione delle prestazioni soggette all’obbligo.
Pertanto, non è richiesto che l’operatore economico concorrente risulti iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione qualora non sia direttamente incaricato dell’esecuzione delle attività ricadenti nelle sezioni soggette a White List. È invece necessario che il requisito sia posseduto — o che la relativa domanda risulti presentata e in corso di validazione — dal soggetto che svolgerà concretamente le prestazioni rientranti nell’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, indipendentemente dal fatto che si tratti del concorrente, di una consorziata designata o di un subappaltatore, come previsto dal par. 14.6 del Disciplinare.
Si conferma pertanto che:
è sufficiente che il soggetto incaricato dell’esecuzione delle attività soggette a White List sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione;la domanda di iscrizione deve essere relativa alla sezione pertinente alle attività da svolgere;qualora intendiate subappaltare tali prestazioni, la dichiarazione White List non è richiesta in fase di gara, ma dovrà essere prodotta dal subappaltatore indicato in caso di aggiudicazione, conformemente a quanto previsto dal par. 14.6.
Rimane fermo che la verifica del possesso effettivo del requisito avverrà secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.
Cordiali saluti
DTT S.c. a r.l.