Inviato esito

Gara #137

LAVORI DI APERTURA DEI NUOVI ACCESSI CARRAI ALL’AREA DTT PRESSO IL CR ENEA DI FRASCATI
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Informazioni appalto

13/11/2025
Negoziata
Lavori
€ 266.398,26
Lanchi Claudia

Categorie merceologiche

45233141 - Lavori di manutenzione stradale

Lotti

Inviato esito
1
B7CCC4C337
I12F18000100007
Solo prezzo
LAVORI DI APERTURA DEI NUOVI ACCESSI CARRAI ALL’AREA DTT PRESSO IL CR ENEA DI FRASCATI
LAVORI DI APERTURA DEI NUOVI ACCESSI CARRAI ALL’AREA DTT PRESSO IL CR ENEA DI FRASCATI
€ 250.951,51
€ 101.058,21
€ 15.446,75
€ 199.695,35
Determina n. 59/2026/ DTT/CONS/PRC
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
03263600615 della corte costruzioni generali s.r.l.
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

Determinazione n. 150/2025/DTT/PRE
11/12/2025
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12/12/2025 14:44
300.20 kB
Cognome Nome Ruolo
Romano Roberto RUP
Ravera Rosa Maria Membro
Paoletti Gioele Membro

Scadenze

28/11/2025 12:00
24/11/2025 12:00
09/12/2025 12:00
15/12/2025 10:00

Allegati

determinazione-n.-122-2025-dtt-pre-3.pdf
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13/11/2025 15:31
341.07 kB
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02/04/2026 13:49
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14/05/2026 16:44
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Avviso Appalto Aggiudicato
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14/05/2026 16:47
15.91 kB

Chiarimenti

19/11/2025 15:54
Quesito #1
Buonasera,
con riferimento alla documentazione antimafia richiesta per la partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente di chiarire se l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), di cui all’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012, sia obbligatoria, oppure se possa ritenersi equivalente l’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Cordiali saluti

21/11/2025 11:17
Risposta
Spett.le Operatore Economico,

in riferimento alla Vostra richiesta di chiarimento circa l’equiparazione tra l’iscrizione alla White List (ai sensi dell’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012) e l’iscrizione alla Anagrafe Antimafia degli esecutori (ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016) per la partecipazione alla presente procedura, si precisa quanto segue.

La lex specialis prevede, per i soggetti esecutori delle prestazioni rientranti tra quelle individuate dalla normativa come “attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”, l’obbligo di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), istituito ai sensi dell’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 e tenuto presso la Prefettura competente.

Con riferimento all’Anagrafe antimafia degli esecutori, si evidenzia che tale strumento, istituito dall’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, è destinato esclusivamente agli interventi di ricostruzione post-sisma 2016. La relativa iscrizione riguarda, quindi, un ambito speciale e limitato territorialmente e non è equiparabile né sostitutiva dell’iscrizione nella White List, la quale ha carattere generale e trova applicazione per tutte le attività indicate come a rischio dalla normativa antimafia.

Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente procedura, rimane necessario il possesso dell’iscrizione alla White List per l’attività pertinente, da parte del soggetto esecutore che svolga attività ricomprese tra quelle soggette a tale obbligo.

Cordiali saluti
DTT S.c. a r.l.
21/11/2025 11:42
Quesito #2
Buongiorno,
co riferimento all'iscrizione alla White List, si chiede se sia sufficiente aver presentato domanda di iscrizione presso la Prefettura Competente. Tanto si chiede poichè questo O.E. ha presentato domanda di iscrizione in data 04/12/2024 e la domanda risulta ancora "in istruttoria".

Saluti

26/11/2025 16:12
Risposta
Buonasera,
in riferimento alla Vostra richiesta di chiarimento in merito all’iscrizione nella White List, si forniscono le seguenti precisazioni.

Ai sensi del paragrafo 5.1.2 del Disciplinare di Gara, l’iscrizione alla White List (o l’avvenuta presentazione della relativa domanda) è richiesta ai soggetti che assumeranno le prestazioni rientranti nell’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, pena l’esclusione dalla gara. Tale previsione è confermata dal paragrafo 14.6, secondo cui la Dichiarazione White List deve essere presentata esclusivamente dai soggetti effettivamente incaricati dell’esecuzione delle prestazioni soggette all’obbligo.

Pertanto, non è richiesto che l’operatore economico concorrente risulti iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione qualora non sia direttamente incaricato dell’esecuzione delle attività ricadenti nelle sezioni soggette a White List. È invece necessario che il requisito sia posseduto — o che la relativa domanda risulti presentata e in corso di validazione — dal soggetto che svolgerà concretamente le prestazioni rientranti nell’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, indipendentemente dal fatto che si tratti del concorrente, di una consorziata designata o di un subappaltatore, come previsto dal par. 14.6 del Disciplinare.

Si conferma pertanto che:
è sufficiente che il soggetto incaricato dell’esecuzione delle attività soggette a White List sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione;la domanda di iscrizione deve essere relativa alla sezione pertinente alle attività da svolgere;qualora intendiate subappaltare tali prestazioni, la dichiarazione White List non è richiesta in fase di gara, ma dovrà essere prodotta dal subappaltatore indicato in caso di aggiudicazione, conformemente a quanto previsto dal par. 14.6.
Rimane fermo che la verifica del possesso effettivo del requisito avverrà secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

Cordiali saluti

DTT S.c. a r.l.
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